Agibilità ex-Enpals, questa sconosciuta.

I consigli del nostro consulente per non perdersi nella burocrazia.

Scommettiamo che ieri vi abbiamo messo la cosiddetta pulce nell’orecchio, vero?
Le faccende burocratiche legate al fatto di suonare in un locale o in una manifestazione sono l’ultimo dei vostri pensieri e non possiamo che darvi ragione, a voi interessa la musica, l’emozione, la creatività.
E noi che abbiamo a cuore tutto questo, abbiamo fatto quattro chiacchiere con il nostro consulente legale per raccogliere tutte le informazioni del caso.
Un utile vademecum sul certificato di agibilità ex-Enpals che vi permetterà di non avere brutte sorprese e suonare con tutte le tutele del caso.

Cos’è il certificato di agibilità?

Il certificato di agibilità è il documento che autorizza un esercente a far suonare nel proprio locale (che sia di proprietà o in affitto) i musicisti coinvolti in una serata o in una serie di eventi.

L’agibilità viene rilasciata dall’Enpals, ora INPS, previo accertamento della regolarità degli adempimenti contributivi (o a seguito di presentazione di idonee garanzie come previsto dall’art.10 D. Lgs.C.P.S. n. 708/1947).

L’esercente è tenuto a conservare una copia del certificato da esibire ad ogni richiesta dei funzionari ispettivi che dovessero fare degli accertamenti.

Chi è esonerato dall’ottenimento del certificato di agibilità?

Gli studenti fino a 25 anni di età, i minorenni, i pensionati con più di 65 anni, gli artisti non professionisti aventi altra occupazione con cassa previdenziale di pertinenza. L’esenzione è prevista per le sole esibizioni musicali dal vivo, con un compenso annuo massimo non superiore ad € 5.000 (non rientrano in questa ipotesi i DJ).

Tale esonero si ottiene previa autocertificazione di una o più tra le condizioni descritte sopra da parte del musicista al gestore del locale (il committente).

Inoltre, non sussiste l’obbligo di produrre il certificato di agibilità nello svolgimento di manifestazioni a titolo gratuito con formazioni dilettantistiche o amatoriali che si esibiscono senza alcuna forma di retribuzione (neppure sotto forma di rimborso spese forfettario), a scopo di divertimento, per tramandare tradizioni popolari e folkloristiche, a fini educativi oppure allo scopo di diffondere l’arte e la cultura. E’ questo il caso dei complessi bandistici comunali, i gruppi folkloristici, i gruppi parrocchiali, le compagnie teatrali amatoriali/dilettantistiche, i complessi corali amatoriali/dilettantistici, i cortei e le rappresentazioni storiche.

Inoltre, non è dovuta contribuzione quando gli Enti pubblici locali o le Pro-Loco organizzano manifestazioni per fini culturali, ricreativi o educativi (in questo caso non necessariamente gratuite ma anche in presenza di un pubblico pagante), purché gli artisti non vengano retribuiti.

In quali circostanze viene rilasciato?

Il certificato di agibilità deve essere necessariamente richiesto al fine di poter effettuare l’esibizione in pubblico; è lo stesso ente o azienda che ospita l’evento a doverlo pretendere, prima di consentire l’esibizione dell’artista.

L’Inps rilascia tale certificato solo in presenza di regolarità contributiva da parte del lavoratore.

Quando deve essere richiesto?

La richiesta del certificato di agibilità deve essere effettuata entro cinque giorni dalla stipulazione dei relativi contratti di lavoro (art.9, comma 3, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947) e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa.

Come si richiede il certificato di agibilità?

Solitamente il locale, che assume il musicista o lo paga con ritenuta d’acconto, svolge la pratica di agibilità ex-Enpals e poi gli versa i contributi il 15 del mese successivo tramite modello F24.

Se, invece, il lavoratore è iscritto a una cooperativa, deve segnalare la data di esibizione e sarà questa che si occuperà di fargli avere il modulo di agibilità ex-Enpals, versandogli in seguito i contributi.

Dal 1 gennaio 2008 il certificato di agibilità deve essere richiesto in modalità telematica collegandosi al portale dell’ente (www.inps.it). E’ stata realizzata una nuova procedura operativa 24 ore su 24 che consente di inoltrare all’Ente la domanda in qualsiasi momento precedente lo svolgimento della prestazione lavorativa, purché vengano rispettati i termini di legge.

L’accesso alla procedura on-line avviene previo rilascio del Codice PIN (Personal Identification Number) che consente, mediante il Codice Fiscale, l’identificazione dell’utente abilitato in quanto registrato.

Nella compilazione della richiesta, da effettuare in relazione alla singola attività svolta, è necessario indicare i seguenti elementi: i lavoratori occupati, il compenso previsto, le date di impegno.

In particolare, le date di svolgimento della prestazione lavorativa devono essere indicate in modo puntuale: nel caso in cui i giorni della prestazione lavorativa siano contigui, sarà sufficiente precisare la data iniziale e finale della prestazione; altrimenti, se le giornate lavorative non si susseguono tra loro, andranno specificate singolarmente.

Dovrà essere richiesta on-line anche l’agibilità in regime di esenzione contributiva rilasciata alle imprese straniere operanti in Italia, o al datore di lavoro italiano che ingaggia lavoratori stranieri (provenienti da Stati UE o con i quali vigono appositi accordi in materia previdenziale).

La richiesta del certificato di agibilità a titolo gratuito non potrà invece essere effettuata in via telematica, ma recandosi presso gli uffici Inps ex-Enpals o SIAE con la documentazione (dichiarazioni dell’organizzatore dello spettacolo e dei lavoratori attestanti la natura sociale/benefica/solidaristica della manifestazione e la mancanza di qualsiasi forma di compenso).

Quali variazioni all’agibilità devono essere comunicate alla gestione ex Enpals?

L’impresa è obbligata a notificare eventuali variazioni dei dati iniziali quali la data dell’evento, il periodo di occupazione dei lavoratori, il periodo di agibilità, i dati dei lavoratori occupati, la retribuzione giornaliera. Tale comunicazione deve avvenire entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha determinato la variazione. Se dovessero esserci delle variazioni da apportare dopo lo svolgimento della prestazione lavorativa (comunque non oltre i cinque giorni dalla data della manifestazione), possono essere effettuate solo se dovute a causa di forza maggiore debitamente documentata. Tutta la documentazione deve essere inviata alla sede ex-Enpals di competenza ovvero agli uffici SIAE, che ne accerteranno la veridicità e fondatezza.

Devono essere allegati i contratti all’agibilità telematica?

Nella richiesta di agibilità telematica non dovranno essere allegati i contratti; in ogni caso, l’impresa, custodirà presso la sede legale i medesimi affinché possano essere, su richiesta, esibiti al personale ispettivo.

A seguito della richiesta del certificato di agibilità cosa capita?

L’Ente verifica la conformità effettuando un controllo sulla regolarità degli adempimenti contributivi dell’impresa richiedente. Solo in caso di assenza di debiti nei confronti dell’INPS, rilascia l’agibilità. Se, invece, sussistono debiti contributivi, la procedura non consente l’emissione del certificato, che potrà essere rilasciato solo a seguito della regolarizzazione.

QUALCHE LINK PER APPROFONDIRE:

http://www.fiscomania.com/2015/11/il-musicista-guida-legale-fiscale-e-previdenziale/

http://www.laleggepertutti.it/99635_musicisti-autonomi-adempimenti-fiscali-e-previdenziali

http://www.padovanet.it/informazione/licenza-di-esercizio-di-pubblico-spettacolo

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